Rispetto a quanto succedeva prima, quando l'aggiornamento del libretto dipendeva dall'ottenimento del nullaosta della Casa costruttrice che approvava la modifica all'impianto luci dell'auto, ora l'esito dell'aggiornamento sarà quasi sicuramente scontato se si rispettano le linee guida dettate dal Decreto. In base alla tipologia di luce diurna e alla funzione che svolgerà, l'officina deve attenersi alle quote d'installazione previste dalla norma ECE R48 (Allegato II). Nel caso più diffuso di luci DRL non incorporate ad altri dispositivi e che non svolgono altre funzioni d'illuminamento, la distanza tra le due luci a led non deve essere inferiore a 60 cm (ridotta a 40 cm se l'auto non è più larga di 130 cm) e l'altezza del dispositivo dal suolo deve essere compresa tra 25 cm e 150 cm. Inoltre durante la visita e prova saranno controllate anche l'inclinazione verticale (+/- 10°) e l'inclinazione orizzontale (+/- 20°). Le quote da rispettare differiscono leggermente se le luci DRL integrano anche la funzione di luci di posizione anteriori o di luci fendinebbia, come specificato nell'Allegato III.
[...]
Se l'auto supera le verifiche della Motorizzazione con esito positivo, l'aggiornamento del libretto avviene tramite l'apposizione di un'etichetta riportante la dicitura «installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE».