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illuminazione Kit fari led concessionario ufficiale

La sostituzione fra lampada alogena e lampada a led non deve essere annotata sul libretto, come il cambio fra gomme estive ed invernali o il montaggio delle barre portapacchi. Quindi nessuno ti può dire nulla, la lampada resta una hb3 anche se con una tecnologia diversa. Le fdo intervengono (giustamente) solo se circolando abbagli quelli che incroci, ma quello lo farebbero anche se hai le hb3 normali. L'altezza e l'inclinazione dei fari devono restare uguali, poi monti la lampadina che vuoi.

Grazie, allora se le cose stanno così potrò procedere in qualche modo, poi vedrò cosa fare c’è ancora tanto da aspettare purtroppo
 
Grazie Frengo, ma se la modifica viene fatta dal concessionario ufficiale ancora prima che l’auto venga immatricolata non capisco dove possa essere il problema.
Qui sta il nocciolo del discorso: la sola sostituzione della lampadina non è una modifica.
 
A conferma di quanto scrivo le avevo sulla mia precedente auto, passato la revisione senza problemi, la ho tuttora sulla moto, nessuno ha mai contestato nulla
 
Fate quello che vi pare (anche io le ho cambiate...) però non andiamo a dire che passare da incandescenza a led sia consentito...
Nessuno dirà mai niente e nessuno se ne accorgerà mai, ma non si è in regola.
 
Fate quello che vi pare (anche io le ho cambiate...) però non andiamo a dire che passare da incandescenza a led sia consentito...
Nessuno dirà mai niente e nessuno se ne accorgerà mai, ma non si è in regola.
Mi citi per favore un articolo di legge che lo vieta? Tanto per essere correttamente informato. Grazie.;)
 
Tutte le persone che amano alla follia il mondo dei motori hanno pensato almeno una volta di fare qualche modifica alla loro auto, scontrandosi de facto con una marea di dubbi e perplessità che possono essere riassunti in una sola domanda: il tuning è legale in Italia?

Cosa è il tuning?
Per chi fosse a digiuno della materia, il tuning è l’arte di modificare un’auto (o un qualsiasi veicolo a motore) avendo come obiettivo quello di renderla unica rispetto a tutte le altre. Modificare una macchina significa incidere letteralmente in tutte le sue parti: meccanica, carrozzeria, sistemi audio, interni. Le variabili del tuning sono potenzialmente infinite e la loro applicazione dipende dal gusto del proprietario e dagli effetti che si vogliono ottenere. Si parla di tuning estetico quando le modifiche riguardano la carrozzeria: pensate alle classiche minigonne, a uno spoiler o all’installazione di portiere ad “ali di gabbiano”. Si parla, invece, di tuning meccanico quando vengono modificate parti meccaniche sostanziali della vettura: maggiorare la potenza del motore, installare una marmitta particolare e così via. Una “branca” a sé del tuning è quella dedicato all’audio: gli impianti stereo vengono modificati in modo tale da garantire prestazioni elevatissime in termini di potenza e qualità del suono.

La normativa: cosa dice il Codice della Strada
A regolare le caratteristiche funzionali delle vetture, e dunque a regolare anche il tuning, è il Titolo III del Codice della Strada intitolato “Veicoli a motore e loro rimorchi”. Gli articoli da prendere in considerazione sono gli artt. 71, 72, 75 e 78. I veicoli che circolano in Italia devono rispettare pedissequamente le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e qualunque modifica venga compiuta deve essere omologata. Nello specifico, la normativa è chiarissima:

  • art. 71 comma 1: Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento;
  • art. 72 comma 12: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo;
  • art. 75 comma 1: I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore;
  • art 78 comma 1: I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
  • art. 78 comma 2: Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Tuning made in Italy: cosa si può modificare?
La regola aurea per il tuning made in Italy è l’omologazione. Vediamo ora nel dettaglio cosa si può modificare e in che termini. Partiamo dalla carrozzeria, la parte dove il tuning è immediatamente visibile. I paraurti non si possono modificare, a meno che gli stessi non siano già previsti come opzionali in fase di omologazione; se scegliete di cambiare i paraurti con quelli opzionali, a vostra richiesta (ma solo con una visita e una prova precedente) può essere annotato il cambiamento sulla carta di circolazione.

Le modifiche alle luci possono essere fatte, ma solo presso un’autofficina autorizzata con conseguente omologazione da parte della Motorizzazione Civile; non potranno essere installati più di due dispositivi “Dlr” anteriormente; per quanto riguarda la luce di arresto supplementare, questa può essere installata in posizione centrale (come il classico terzo stop ormai di serie in tutti i modelli).

Per quanto riguarda i vetri, quelli scuri sono sicuramente molto affascinanti, ma in Italia non è consentito circolare con cristalli che oscurino del tutto l’interno dell’abitacolo. Non solo: i vetri che interessano la visuale del conducente per 180° (parabrezza, finestrini laterali anteriori) non possono essere né oscurati, né coperti. È possibile utilizzare delle pellicole sui vetri laterali posteriori e sul lunotto posteriore (a patto che siano presenti i retrovisori su entrambi i lati della vettura), a patto che sia presente il marchio identificativo del costruttore e che siano omologate per il vetro sulle quali sono applicate. Tali pellicole, se sono omologate all’estero (Comunità europea e Stati aderenti allo Spazio economico EU), devono essere accettate sempre a patto che rispettino le norme comunitarie.

Niente problemi per le tende parasole: se sono installate a un’altezza superiore a 2 metri vanno considerate parte del carico e dunque vigono le norme stabilite nell’art. 164 del Codice della Strada e non è necessario l’aggiornamento del libretto. Lo stesso vale per i portasci, il portabagagli e il portabici: non è necessaria l’omologazione, la responsabilità è del conducente e non devono creare pericolo a pedoni e/o altri veicoli.

Una delle modifiche più diffuse riguarda il cosiddetto sistema ruota: ogni sistema ha una specifica omologazione e questo può essere installato solo da un’officina autorizzata. Se il nuovo sistema non prevede misure dei pneumatici diverse, non è necessaria l’omologazione; al contrario, se il sistema ruota modificato prevede misure differenti per le ‘gomme’, servirà aggiornare la carta di circolazione. I pneumatici dovranno comunque rispettare il tipo e la velocità prevista dal libretto.

Via libera allo spoiler: non è necessario alcun collaudo se la sua sagoma non supera i limiti stessi della carrozzeria in larghezza e/o in lunghezza; se lo spoiler copre in parte la visibilità del lunotto posteriore è d’obbligo avere sul veicolo due specchietti retrovisori laterali. Via libera anche alle minigonne che danno un tocco sportivo in più, ma divieto assoluto al ribassamento ottenuto con la sostituzione delle sospensioni.

Passiamo alle modifiche meccaniche, partendo dal motore: la potenza può essere cambiata solo con il nulla osta del Costruttore; se la modifica rende il veicolo conforme ad altro veicolo omologato dallo stesso costruttore, la carta di circolazione va aggiornata dal Dipartimento trasporti terrestri. L’alimentazione può essere cambiata e dunque possono essere installate alimentazioni a Gpl o a Gas Naturale Compresso (CNG): l’impianto deve essere installato da un’autofficina autorizzata e deve essere aggiornata la carta di circolazione previa visita e prova. Il veicolo così modificato può circolare anche prima della modifica al libretto, a patto che utilizzi esclusivamente il sistema di alimentazione originario e il serbatoio GPL/CNG sia vuoto.

Una modifica che non ha bisogno di omologazione e/o aggiornamento della carta di circolazione è quella relativa ai duomi, che possono essere collegati liberamente con una barra. La marmitta può essere modificata solo a patto di ottenere l’omologazione e lo stesso dicasi per qualsiasi meccanismo utile alla riduzione del particolato per il quale deve essere aggiornata la carta di circolazione. La rumorosità della marmitta, anch’essa oggetto di modifiche tuning, deve rispettare i limiti specificatamente espressi nel libretto. Il silenziatore di scarico è permesso purché omologato in base alle normative europee: non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione.

Tutte queste regole non valgono se si tratta, invece, di auto da competizione che circolano su strada in base a gare regolarmente autorizzate. È comunque importante rimanere ligi alle regole: trasgredire può costare caro. Le sanzioni sono piuttosto esose: 422,00 € più il ritiro del libretto. Comunque come al solito la normativa e lacunosa e non piu al passo con l'evoluzione tecnologica e come con i navigatori della kia che hanno le mappe indietro nel tempo.:)
 
Caro @pisia, mi permetti una piccola postilla riguardo allele luci?
in giro si notano tante auto dove sono state aggiunte anteriormente della lampadine blu oltre quelle regolamentari installate sul veicolo, queste non rientrano in nessuna norma e, a detta di alcuni poliziotti che conosco, sono illegali.
 
Caro @pisia, mi permetti una piccola postilla riguardo allele luci?
in giro si notano tante auto dove sono state aggiunte anteriormente della lampadine blu oltre quelle regolamentari installate sul veicolo, queste non rientrano in nessuna norma e, a detta di alcuni poliziotti che conosco, sono illegali.

Rientrano sempre nell'art 78 comma 1. Essendo componenti aggiuntivi devono essere aggiunti a libretto.
 
secondo la polizia sono illegali, perché in altro articolo del codice (non l'ho a portata di mano e non posso controllarlo e citarlo) sono riportate le caratteristiche delle luci esterne dell'auto, sia anterirori che posteriori e quelle blu non ne fanno parte (comunque a me non piacciono)

poi ognuno è padrone di fare come vuole....:)
 
Le tipologie di lampade che hanno un colore osceno dal blu al viola e' chiaro che sono oggetto di multe,ma e' anche vero che qui in Italia non si riesce mai da parte del legislatore un indirizzo di norme facilmente interpretabili , su cosa si puo cosa non si puo'fare e a cosa si va incontro.In Italia non si puo' modificare niente tempo fa abbiamo riportato un maggiolino del 1977 1200cc in germania e' stato reimmatricolato e ampiamente modificato con motore porsche impianto frenante sempre porsche 911.Fatto il collaudo al tuv rilasciata adeguata documentazione per la riomologazione in Italia.Praticamente e' stato omologato come esemplare unico ,mi domando ma tutto questo ambaradam non poteva essere fatto da noi.
 
probabilmente si, ma tra i meandri della burocrazia, ci sarebbero volute un paio di settimane per preparare l'auto e due anni (salvo inceppamenti burocratici) per renderla legale... (pura opinione personale) :D:D:D
 
Le luci dei veicoli devono essere obbligatoriamente bianche nella parte anteriore. Le luci blu inoltre sono assolutamente vietate in quanto riservate a forze dell'ordine e mezzi di soccorso
 
Non solo bianche ma al massimo con temperatura di 4300K (per le alogene). Se le sostituiamo con led da 6000K siamo fuori legge.
 
Non solo bianche ma al massimo con temperatura di 4300K (per le alogene). Se le sostituiamo con led da 6000K siamo fuori legge.
Ok, mi dici per cortesia dove reperire questa informazione? Mi piace essere informato, grazie.
 
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