L’art. 78 prevede la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione quando vengano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali contemplate dall’art.71 del C.d.S. e compiutamente elencate nell’art. 227 all’appendice v del regolamento del C.d.S., ovvero modifiche ai dispositivi di equipaggiamento contemplati dall’art. 72 del C.d.S.
Premesso che tutti i prodotti immessi sul mercato debbano essere omologati non significa certo che ne sia lecita l'installazione senza visita e prova.
Gli impianti HID (High Intensity Discharge) originali sono riconoscibili dai fari poliellissoidali (con lente), dal fascio luminoso con riflessi azzurri, dalla presenza di lavafari e regolatore assetto fari automatico, pertanto nei comandi dell'auto NON deve essere presente il comando per la regolazione del fascio luminoso.
Gli impianti HID cosiddetti aftermarket sono immediatamente riconoscibili da quella colorazione azzurra tendente al blu, ma la certezza inequivocabile che si tratti di un impianto xeno la si ha ispezionando il cofano motore, dove si devono notare le centraline (ballast) nei pressi dei gruppi ottici installate con supporti creati artigianalmente e spesso posticce, solitamente sui longheroni del telaio. Inoltre è facile che il veicolo al quale sia stato installato un impianto xeno non sia dotato di lavafari e abbia il correttore assetto fari manuale, facilmente individuabile al posto guida, solitamente sulla sinistra accanto al comando luci.
La regolamentazione ECE comprende due categorie: la R37 per le lampade alogene e ad incandescenza; la R99 per le lampade xeno HID.
Premesso che se si tratta di xeno i lumen (unità di misura della luminosità espressa in lm) sono comunque superiori a 2000 ne consegue l'obbligo di avere lavafari e sistema automatico di livellamento fari, come da normativa ECE R48; inoltre i lavafari devono rispondere a determinate specifiche come da normativa ECE R45 (garantire almeno 25 cicli di lavaggio, un range di utilizzo da -35°C a +80°C, garantire la pulizia a 130 km/h, efficienza di pulizia di almeno il 70% su un proiettore che è sporco fino a un grado rimanente del 20% del flusso originale, che durante la pulizia sia coperta una superficie massima di luce anabbagliante del 20%), ergo non tutti i lavafari sono compatibili, poiché devono essere ad alta pressione e specifici per luci xeno.
Come la sostituzione delle lampade originali con altre di colorazione diversa viene sanzionata dall'art. 78 perché interpretata come modifica (nonostante la sostituzione si assai semplice e rapida), a maggior ragione lo è anche l'installazione delle centraline xeno, poiché l'impianto elettrico viene MODIFICATO definitivamente.
E’ errato contestare l'art. 72 poiché sanziona la NON conformità ovvero l'omologazione di determinati dispositivi di equipaggiamento, come potrebbe essere ad esempio un silenziatore di scarico non omologato o artigianale, oppure l'aggiunta di altri dispositivi di illuminazione oltre a quelli previsti. Diversamente per la post installazione di impianti xeno si fa riferimento a dispositivi che in origine (ovvero al momento dell'immatricolazione del veicolo oggetto della modifica) non sono previsti e che pertanto NON ci devono essere se non approvati a seguito di visita e prova!
E' importante pertanto fare anche attenzione alla distinzione tra AGGIUNTA e SOSTITUZIONE, ai fini dell'applicazione della norma corretta; l'installazione di un impianto xeno prevede la SOSTITUZIONE delle lampade a incandescenza o alogene con quelle allo xeno, che sono totalmente differenti!
Infatti come recita l'elenco dei dispositivi installati sul veicolo sulle carte di circolazione: "Ogni successiva modifica comporta la visita e prova";
resta comunque salva l'applicazione dell'art. 153 cc. 9 e 11 per uso di dispositivi diversi in concorso con l'art. 78 (eventualmente anche contestando il colore diverso se notevolmente discostante dal bianco).
E’ doveroso precisare che le centraline (ballast) producono corrente nell’ordine di 25000 volts, necessari al funzionamento delle lampade xeno; ne consegue il pericolo di folgorazione nel caso in cui i cavi presentino la copertura isolante danneggiata a seguito di errata installazione, per sfregamento con parti metalliche, per eventuale scioglimento o in caso di sinistro stradale, che potrebbe altresì provocare un incendio.
In conclusione per poter installare successivamente un kit H.I.D. occorre per prima cosa chiedere il nulla osta alla casa costruttrice (che non rilascerà mai perché non si prenderà mai la responsabilità di autorizzare modifiche al di fuori delle omologazioni che ha già approvato e depositato al ministero dei trasporti con le relative schede tecniche).
Avendo per assurdo il nulla osta, una volta installato il kit xeno, lavafari e sistema automatico di livellamento dei fari occorre effettuare la visita e prova alla Motorizzazione per la trascrizione della modifica.
Alcuni costruttori in sede di omologazione prevedono come opzionale l’installazione successiva di lampade allo xeno, senza quindi obbligo di visita e prova purché vengano però installati tutti componenti originali mediante kit di post montaggio e come è ovvio intuire ciò avrebbe un costo spropositato perché è necessaria la sostituzione degli interi gruppi ottici con quelli specifici per xeno e dotati delle relative centraline (ballast), oltre ai lavafari e sistema autolivellante dei fari con relativi sensori da installare nelle sospensioni, insomma una spesa certamente altissima e non conveniente, pertanto nessuno mai affronterà tale impresa, optando invece per la sola installazione di un più conveniente ma illecito kit aftermarket.
Ho trovato sul web una prova eclatante... la Motorizzazione di Napoli si è espressa in merito all'installazione successiva delle lampade xeno, che avvalla quanto da me affermato.
Riporto di seguito l'opinione de quo, visibile all'indirizzo:
Parere Motorizzazione Napoli CLICCA QUI
Qualora successivamente all'immatricolazione del veicolo, vengano installati proiettori con lampade allo xeno oppure lampade allo xeno sui proiettori che equipaggiano il veicolo sin dall'origine utilizzando kit (lampade, centraline, cablaggi, ecc.) che si reperiscono facilmente in commercio, si ritiene che, assunto come valido il principio secondo il quale il veicolo deve mantenere la conformità al tipo omologato, tale installazione non sia ammessa.
L'art. 78, comma terzo, del codice della strada configura come illecito amministrativo la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visite e prove, finalizzate all'approvazione delle modifiche apportate a dette caratteristiche costruttive. Tale verifica non può essere sostituita dalla revisione prevista dall'art. 80 dello stesso codice, che consiste in un controllo periodico avente la diversa finalità di accertare che nel veicolo ad esso sottoposto sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che il veicolo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
L'installazione di taluni accessori ancorché non comporti modifiche alla struttura portante del veicolo, richiede l'aggiornamento dei dati annotati sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS per modifiche apportate alle caratteristiche costruttive di cui all'appendice V - art. 227 regolamento CDS;
L'installazione, l'eliminazione o la modifica delle caratteristiche dei dispositivi installati deve essere accertata tramite la visita e prova del veicolo presso gli UMC, previa presentazione di apposita istanza.
I dispositivi installati sono, generalmente, riconosciuti idonei allo specifico impiego sui veicoli o su determinati tipi di veicolo mediante apposito accertamento tecnico (omologazione o approvazione del dispositivo).
Il formale riconoscimento (omologazione) viene rilasciato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sulla base dell'esito favorevole delle prescritte prove eseguite da parte dei competenti CPA.
Gli estremi di riconoscimento del dispositivo vengono generalmente riportati tramite apposita targhetta o tramite apposita punzonatura collocate in posizioni ben visibili sugli stessi dispositivi.
L'installazione degli accessori viene effettuata quasi sempre da parte di officine specializzate e salvo rari casi (pneumatici in alternativa e dispositivi per disabili) non comportano la presentazione di specifico nulla osta del costruttore del veicolo.
Per quanto riguarda i proiettori abbaglianti e anabbaglianti con lampade allo xeno si svolgono le seguenti considerazioni.
In sede di rilascio dell'omologazione del veicolo (accertamento tecnico sul prototipo) vengono eseguite una serie di verifiche (altezza e orientamento del fascio di luce, coordinate tricromatiche della luce dei fasci emessi da proiettori, tipo di proiettore (compreso l'alimentatore), dispositivo di regolazione dell'altezza del fascio, illuminazione, ecc.) per accertare che i proiettori abbaglianti e anabbaglianti siano efficaci e sicuri nelle varie situazioni di marcia (veicolo scarico e veicolo carico).
Pertanto, i proiettori con lampade allo xeno (xenon in latino) previsti fin dall'origine ed installati dal costruttore del veicolo debbono ritenersi conformi alle vigenti disposizioni (il costruttore ha omologato il veicolo con tali dispositivi). La circostanza si rileva dal libretto di uso e manutenzione del veicolo ove risultano indicate il tipo e le caratteristiche delle lampade presenti per consentirne l'eventuale sostituzione.
Qualora successivamente all'immatricolazione del veicolo, vengano installati proiettori con lampade allo xeno oppure lampade allo xeno sui proiettori che equipaggiano il veicolo sin dall'origine utilizzando kit (lampade, centraline, cablaggi, ecc.) che si reperiscono facilmente in commercio, si ritiene che, assunto come valido il principio secondo il quale il veicolo deve mantenere la conformità al tipo omologato, tale installazione non sia ammessa. Infatti, ad eccezione del caso in cui l'installazione dei predetti dispositivi sia prevista come opzionale dal costruttore del veicolo in sede di omologazione, bisogna considerare che:
1. l'installazione di lampade allo xeno richiede l'utilizzo di centraline ad alto voltaggio (migliaia di Volt) necessarie per l'alimentazione delle lampade e di cablaggi che, talvolta, per essere installati, richiedono anche la modifica della scatola del proiettore (coperchio) e/o l'adattamento dell'attacco della lampadina;
2. il colore della luce emessa alle lampade può variare notevolmente da luce con lievi tonalità di rosso (basse temperature di colore) fino a spiccate tonalità di blu (alte temperature di colore);
3. l'impianto elettrico collegato ai proiettori risulta modificato e può risultare addirittura pericoloso per il rischio di folgorazione (come indicato anche sui libretti di uso e manutenzione dei veicoli equipaggiati fin dall'origine di tali lampade).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che eventuali modifiche dei proiettori abbaglianti/anabbaglianti del tipo suddetto possano configurarsi come modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo e, pertanto non siano ammesse.